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Atto costitutivo

L'anno 2016 il giorno 22 del mese di Novembre sono presenti i signori soci promotori:

Tra i detti signori è costituita un'Associazione denominata:

"CENTRO D'ARTE E POESIA LUIGI BULLA"

con sede a: 95131 - Catania in via De Branca, 14.

Gli organi sociali dell'Associazione sono l'Assemblea generale dei soci e il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei soci fondatori nomina a comporre il primo Consiglio Direttivo e a loro assegna le seguenti cariche:

I suddetti Signori attestano la mancanza di cause d'incompatibilità e accettano le cariche. Per tutto quanto non previsto in tale atto costitutivo e nell'allegato statuto valgono le norme in materia del Codice Civile.

STATUTO

ART. 1: LA DENOMINAZIONE

E' costituita ai sensi degli art. 39 e ss. del Codice Civile, a Catania l'associazione Culturale, senza fini di lucro con la denominazione Centro D'Arte e Poesia "Luigi Bulla”, che per brevità chiameremo solo associazione, e la sua durata è illimitata. Si intende per arte tutta l'attività creativa che si realizza per mezzo dei diversi linguaggi artistici: arte auditiva (musica, canto, ecc.); arte letteraria (poesia, filosofia, scienza, storia, novellistica, ecc.); arte visiva (pittura, scultura, cinema, design ambientale, grafico o oggettuale, spettacolo, fotografia, ecc.); e tutte le forme artistiche che si possono associare. Il logo della suddetta Associazione Culturale è il simbolo geografico della Sicilia con scritto in un foglio pergamenato: Centro d'Arte e Poesia "Luigi Bulla”, tale logo indica il luogo e la cultura d'origine dell'Associazione, che tuttavia è aperta a dialogare e cooperare con tutte le culture autentiche ed a rispettare pienamente tutte le differenze esistenti nelle varie aree etnoantropologiche del pianeta.

ART. 2: LA SEDE

L'Associazione all'Atto della costituzione elegge la propria sede legale in Catania, Via De Branca,14, e ove vi sia necessità, si potrà variarla, o aggiungerne una seconda senza modificare il presente statuto (Potere decisionale del quale può avvalersi il Presidente senza il parere di nessun Organo).

ART. 3: OGGETTO SOCIALE E ATTIVITA'

L'Associazione non ha fini di lucro ed è squisitamente culturale e per il perseguimento delle proprie finalità si propone di svolgere le seguenti attività:

ha come propri scopi la promozione della ricerca, della riappropriazione e della cultura artistica universale, su base scientifica; ma anche della cultura storica della Sicilia e della lingua Siciliana. I suoi principi di funzionamento all'interno e all'esterno dell'associazione stessa, sono posti sulla base della fraternità, della solidarietà, della flessibilità, della trasparenza, del rispetto della dignità di tutti e della collaborazione fra tutti gli artisti e fra tutte le persone, come gruppi, associazioni e come individui. Per raggiungere i propri obiettivi potrà costituire archivi, istituire gruppi di studio e commissioni scientifiche, realizzare, acquistare, vendere, permutare opere d'arte; pubblicare libri, documenti e cataloghi; realizzare manifesti e riproduzioni a stampa; organizzare mostre presso gallerie private e musei sia in Italia che all'estero; partecipare a fiere o eventi e manifestazioni culturali attinenti l'attività e la produzione artistica del Centro d'Arte e Poesia "Luigi Bulla”. L'associazione potrà svolgere attività di merchandising per la commercializzazione e la vendita di gadget ed altro materiale che a titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano in adesivi, magliette, cappellini, orologi, spille, felpe, portachiavi ecc., aventi carattere divulgativo delle opere create all'interno dell'Associazione.

L'Associazione può indire seminari di varie nature, corsi professionali e informativi, e potrà rilasciare attestati di frequenza e diplomi d'onore. Si potrà svolgere attività di Caf o patronato.

Tutti i Soci al momento dell'iscrizione (o entro 30 giorni) riceveranno la tessera annuale e il diploma al nominativo con la relativa carica ricoperta all'interno dell'Associazione.

L'iscritto dopo il parere favorevole del Consiglio Direttivo dovrà fornire i seguenti documenti:

Per i documenti che lo prevedono si può fornire un autocertificazione redatta su modelli ad essi indicati.

Inoltre l'associazione esclude inderogabilmente dalle sue attività, qualsiasi iniziativa tendente a creare ogni forma di discriminazioni artistiche, religiose, razziali, campanilistiche e partitiche, promuovendo al massimo la convivenza pacifica e la civiltà democratica. Potrà avvalersi di strumenti informativi e di divulgazione su qualsiasi supporto (internet, stampa, radio, televisione, multimedia) di cui curerà l'ideazione, la progettazione, la realizzazione e la diffusione direttamente o delegando gratuitamente a terzi l'intero processo o parte di esso; potrà dare la propria collaborazione ad altre società, enti o istituzioni per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi scopi e nei suoi principi.

Art. 4 - Fini e Obblighi

L'Associazione non ha fini di lucro e agirà nel pieno rispetto della libertà e dignità degli Associati. L'associazione può svolgere qualunque attività patrimoniale, economica e finanziaria nonché stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati qualora tali attività o convenzioni siano necessarie, utili od opportune per il raggiungimento dei suoi fini.

L'associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste. L'Associazione trae risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

Art. 5 - LE ATTIVITA' ECONOMICHE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI FINI SOCIALI

L'Associazione potrà, in via accessoria, ausiliaria, secondaria, strumentale, in ogni caso marginale, svolgere attività commerciale per il raggiungimento degli scopi sociali. L'Associazione destinerà i fondi raccolti per la realizzazione dei fini sociali.

Art. 6 – I SOCI

Possono far parte dell'Associazione persone fisiche, enti pubblici e privati, istituzioni e associazioni, la cui domanda di adesione venga accettata dal Consiglio direttivo e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio direttivo stesso.

I Soci si distinguono in:

  1. Soci Fondatori;
  2. Soci Sostenitori;
  3. Soci Ordinari singoli o collettivi;
  4. Soci Onorari;

Sono Soci fondatori coloro i quali hanno costituito l'Associazione e coloro ai quali il Consiglio direttivo, con voto unanime attribuisce tale qualifica. Sono Soci sostenitori le persone fisiche o giuridiche che si impegnano a versare una speciale quota associativa, il cui livello minimo è stabilito, di anno in anno, dal Consiglio Direttivo. Sono Soci ordinari coloro che, persone fisiche o giuridiche, enti di qualsiasi natura e loro associazioni aderiscono all'Associazione versando la quota associativa annuale.

Il Consiglio direttivo può deliberare la nomina di Soci Onorari, per meriti nei confronti dell'Associazione, i quali sono esonerati dall'obbligo del versamento delle quote associative. Tutti i soci hanno il diritto di partecipare alle iniziative, nonché il dovere di attenersi e uniformarsi alla normativa stabilita dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle delibere degli organi dell'Associazione.

Art. 7 – LA QUOTA ASSOCIATIVA

La quota associativa annuale è fissata, per il primo anno, nella misura di €. 25,00 e sarà, in seguito, determinata dal Consiglio Direttivo. la quota non è trasmissibile e non potrà essere considerata una rivalutazione di essa.

Art. 8 – AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione dei soci è deliberata a maggioranza qualificata dal Consiglio direttivo, che delibera senza obbligo di motivazione, su presentazione del richiedente da parte di almeno due membri dell'Associazione.

Art. 9 – CESSAZIONE DALLA QUALITA' DI SOCIO

Si cessa dalla qualità di Socio dell'Associazione:

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione e gli eredi dei soci defunti non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né hanno diritto a ripetere le quote versate. La quota associativa è intrasmissibile anche per causa di morte e non rivalutabile.

Art. 10 – GLI ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

Art. 11 – L' ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea generale è costituita da tutti gli scritti all'Associazione e che sono in regola con il versamento delle quote associative annuali. Essa si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. L'assemblea può essere convocata ogni qual volta questioni di particolare importanza lo richiedano, o ne faccia domanda almeno un quarto dei soci fondatori; in tal caso , l'assemblea dovrà essere convocata entro quindici giorni dalla richiesta. La convocazione è disposta dal Consiglio Direttivo, presso la sede dell'Associazione o altrove, mediante affissione dell'avviso presso la sede sociale dell'Associazione, almeno otto giorni prima della riunione, o eventuale comunicazione da inviarsi a mezzo posta elettronica o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno otto giorni prima della riunione.

Art. 12 – LE ATTIVITA' DELL'ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea generale esamina l'attività svolta dall'Associazione nell'annata precedente e formula proposte per il programma successivo, delibera su quant'altro sia riservato alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto, o in quanto le sia sottoposto dal Consiglio direttivo.

Art. 13 – LA VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea è valida quando siano presenti di persona o per delega almeno due terzi dei soci fondatori e qualunque sia il numero dei soci ordinari. Tutti i soci, maggiorenni, singoli o associati hanno diritto al voto, qualunque sia l'argomento posto all'ordine del giorno. Nella delibera di nomina e revoca per giusta causa dei membri del Consiglio direttivo hanno diritto di voto esclusivamente i soci fondatori (e il voto del Presidente vale per due). Per l'adozione delle delibere occorre il voto favorevole dei due terzi dei soci fondatori iscritti all'Associazione. Per le deliberazioni sulle modifiche dello statuto, per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei soli soci fondatori iscritti all'Associazione. A tutti i soci è consentito farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta conferita ad altro socio della medesima categoria, che abbia diritto di partecipare; ciascun socio non può scrivere più di tre deleghe.

L'Assemblea è presieduta da un Presidente ed assistita da un Segretario, entrambi nominati dall'Assemblea stessa. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni deve essere redatto verbale da sottoscriversi dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da almeno due e non più di cinque membri secondo le determinazioni dell'Assemblea che procede all'elezione. I membri del consiglio direttivo sono eletti dall'Assemblea e scelti tra i soci fondatori. I membri del Consiglio direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Il Consiglio direttivo si riunisce presso la sede dell'Associazione o altrove per iniziativa del Presidente dell'Associazione, il quale sarà comunque obbligato a convocarlo quando gliene sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti. Le delibere devono essere adottate con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri in carica. Le riunioni sono presiedute dal Presidente e in caso di assenza da altro socio fondatore designato dai consiglieri. Delle riunioni del consiglio verrà redatto su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Associazione. Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno il Presidente dell'Associazione; può nominare inoltre il Segretario e il Tesoriere, scelti tra i soci fondatori e/o ordinari dell'Associazione. Tutte le cariche sono svolte a titolo gratuito. Ai soci possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti annualmente stabiliti, e previa autorizzazione, del Consiglio direttivo.

Vengono nominati: Presidente a vita (tranne dimissioni volontarie o morte) e Tesoriere : Bulla Luigi; Vice Presidente: Bulla Alessandro Giovanni; Segretario: Di Salvo Agatino Claudio; Consiglieri: Bulla Francesca e Bafumi Carmela.

I suddetti signori, chiamati alle cariche sociali accettano, dichiarando di non trovarsi in alcuno dei casi di ineleggibilità previsti dalla legge.

Art. 15 – LE ATTIVITA' DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni, essendo ad esso deferito tutto quanto, per legge e per statuto, non sia riservato ad altri organi dell'Associazione . Spetta peraltro a titolo esemplificativo, al Consiglio direttivo:

Il Consiglio direttivo può conferire ai suoi componenti delega per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Art. 16 – IL PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. A lui spettano la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente. Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; in caso di urgenza esercita i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo.

In quanto la stessa Associazione è stata voluta e ideata dal Presidente Luigi Bulla, tale carica è stata assegnata a vita e non è impugnabile se non per dimissioni volontarie o di morte.

Art. 17 – L'ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare, apre cioè il 1 gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il relativo rendiconto economico deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto alle attività istituzionali. Entro 15 giorni prima dell'approvazione, il bilancio sarà depositato presso la sede sociale per essere consultato da ogni associato.

Art. 18 – LA DURATA DELLE CARICHE

Le cariche sociali avranno durata di cinque anni e saranno rieleggibili (Tranne quella del Presidente).

Art. 19 – EVENTUALI MODIFICHE DELLO STATUTO

Il presente statuto potrà essere modificato su deliberazione dell'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo o della maggioranza dei soci. Non potranno, però, essere modificati gli scopi dell'Associazione, né la carica Presidenziale.

Art. 20 – LO SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato dalla maggioranza dei 2/3 dei soci, in tal caso verrà nominato un liquidatore. Il patrimonio dell'Associazione dovrà essere devoluto ad enti aventi le stesse o simili finalità, o che perseguano fini di pubblica utilità, secondo le indicazioni dell'Assemblea e nell'osservanza delle norme di legge in materia, comunque si specifica che all'atto dello scioglimento i beni materiali presenti all'interno della sede andranno esclusivamente ai soci fondatori, in quanto provenienti da entrate personali non attinenti all'Associazione.

Art. 20 – ALTRE NORME

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di Legge vigenti.